Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi – APS
STATUTO
Approvato con Assemblea ordinaria dell’ 28/10/2022
Art. 1
(Denominazione)
E’ costituita in Pavia ai sensi della Legge 383/2000 con adeguamento previsto dal D.L.117/2017 (Codice Terzo Settore) e D.L. n. 106 del 15/09/2020 e successive modifiche l’ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominata “AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI PAVESI – APS” di seguito indicata con il termine “associazione” regolata dal presente Statuto e, per quanto questo non disponga, dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.
Art. 2
(Sede)
L’Associazione ha sede in Pavia presso i Musei Civici del Castello Visconteo in Viale XI Febbraio n. 35.
Il Consiglio Direttivo potrà con deliberazione presa a maggioranza assoluta, deliberare il trasferimento della sede nell’ambito della stessa città.
Art. 3
(Finalità e attività)
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, loro famigliari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
a) L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
b) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
c) L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi
L’Associazione è indipendente, apartitica, apolitica, e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari associati e non (salvo il rimborso delle eventuali spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
La finalità dell’Associazione è la promozione della cultura cittadina e locale e la diffusione della conoscenza della storia della città attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio artistico, archeologico, scientifico, naturalistico e storico dei Musei Pavesi collaborando al conseguimento dei loro fini.
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 rappresentate da:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (punto f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 (punto i).
In particolare l’Associazione si propone di:
a) procurare mezzi idonei che consentano un più ampio accesso e utilizzo dei Musei, la salvaguardia e il restauro dei beni ivi esistenti e la loro migliore collocazione;
b) promuovere pubblicazioni, conferenze, visite guidate, esposizioni di opere anche di artisti contemporanei, visite alle collezioni pubbliche o private italiane e straniere, allo scopo di diffondere e tenere viva la cultura della nostra città;
c)favorire donazioni e lasciti ai Musei di opere d’arte, documenti e reperti storici o scientifici che arricchiscano o completino le collezioni esistenti;
d) sensibilizzare la collettività ai problemi dei Musei e della conservazione del patrimonio artistico locale, promuovere forme di volontariato per un loro migliore utilizzo, in collaborazione con istituzioni preposte alla tutela dei beni museali, con enti pubblici e privati, con le scuole, l’Università e i collegi universitari.
Art. 4
(Ammissione, diritti e doveri dei soci)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Possono far parte dell’Associazione, tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini di cui sopra, senza alcuna discriminazione né limitazione con riferimento alle condizioni economiche
Sono soci ordinari le persone fisiche e altre APS , in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti:
a) di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione,
b) di partecipare con diritto di voto alle assemblee,
c) essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato,
d) di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.
I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
b) versare la quota associativa annuale
La domanda di ammissione dovrà avvenire su richiesta scritta del richiedente.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito all’ammissione e lo comunica al nuovo associato. Il nuovo associato verrà iscritto nell’apposito registro.
Il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
Le delibere del Consiglio Direttivo, in caso di rigetto, saranno comunicate agli interessati non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.
Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
Le quote sociali non sono soggette a rivalutazione.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
La qualifica di Socio si perde:
a) per la morte della persona fisica od estinzione della persona giuridica;
b) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
c) per deliberazione motivata del Consiglio Direttivo,
e) nel caso in cui il Socio abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con le finalità perseguite dall’Associazione.
f) per mancato pagamento, per un anno, della quota annuale, limitatamente ai soci ordinari.
L’interessato contro il provvedimento di esclusione o di rigetto della domanda di ammissione ha trenta giorni per chiedere che l’Assemblea si pronunci in occasione della prima convocazione utile.
L’elenco degli associati è conservato nell’apposito Registro a cura del Consiglio direttivo presso la sede dell’Associazione.
Possono diventare benemeriti, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, coloro che abbiano acquisito speciali benemerenze presso i Musei cittadini o verso l’Associazione. Vengono annotati in un apposito elenco tenuto presso la Sede dell’Associazione.
Art. 5
(Risorse)
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote associative ed altri contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, organismi internazionali;
d) proventi di iniziative sociali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti.
Art. 6
(Organi sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere;
d) il Collegio dei revisori dei Conti o il Revisore Unico.
Tutte le cariche sono gratuite ed elettive.
Art. 7
(Assemblea)
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i soci ordinari, in regola con i pagamenti delle quote annuali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed in via straordinaria quando sia ritenuto necessario o utile dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell’assemblea prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea dei soci è sovrana e viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria per la trattazione degli argomenti di cui infra.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- nomina e revoca l’Organo di Controllo in persona del Revisore Unico o del Collegio dei
Revisori
- discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’ ammontare delle quote sociali annue; d) formula proposte e promuove iniziative;
- Discute e approva il bilancio consuntivo (previa verifica dell’Organo di Controllo) e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
All’assemblea che approva il rendiconto può essere presente anche uno dei Revisori o il Revisore Unico in carica.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera:
a) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b) lo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione e la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti nell’apposito libro soci.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e delle risultanze della stessa viene redatto a cura del segretario il verbale finale che sarà sottoscritto da entrambi e che viene conservato agli atti della Associazione garantendone la pubblicità.
Art. 8
(Convocazione Assemblea)
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, va fatta con lettera raccomandata spedita o consegnata a mano a ciascun socio, o tramite comunicazione spedita all’indirizzo di posta elettronica che i soci abbiano a tal fine comunicato al Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data dell’assemblea e dovrà contenere la sommaria descrizione degli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 9
(Delega)
Tutti i soci hanno diritto di voto e ciascuno può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega sulla lettera di convocazione. E’ consentita una sola delega.
Art. 10
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione con facoltà di delegare, per singoli atti o categorie di atti, i poteri stessi ad uno o più dei soci componenti. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nominati dall’Assemblea tra gli aderenti, rimangono in carica per la durata di due esercizi e sono rieleggibili.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario/Tesoriere: tutti svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, su incarico dello stesso, dal SegretarioTesoriere, mediante invito spedito a tutti membri contenente l’ordine del giorno. Esso deve essere convocato anche quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale a cura del Segretario-Tesoriere.
Art. 11
(Compiti del Consiglio Direttivo)
Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:
a) dare attuazione alle proposte e alle direttive dell’Assemblea formalizzandole;
b) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
c) elaborare il rendiconto economico annuale sulla base dei riscontri effettuati dal Segretario/Tesoriere, dal quale devono risultare i beni e i contributi dell’Associazione
d) elaborare il rendiconto programmatico dell’anno in corso da presentare all’Assemblea;
e) stabilire gli importi delle quote annuali
f) decidere sull’ammissione dei soci a qualsiasi categoria essi appartengano.
g)predisporre il regolamento che definisce i limiti e le condizioni relativi ai rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta in favore dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può inoltre stabilire e modificare un Regolamento dell’associazione
Art. 12
(Presidente)
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione.
Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi di assegni e vaglia.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compreso il potere di firma, in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13
(Bilancio sociale)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre. Il resoconto economico è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto all’esame dell’Organo di Controllo, che redige apposita relazione da presentare all’Assemblea annuale per l’approvazione.
Art. 14
(Libri sociali)
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
a) libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura dallo stesso organo;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo tenuto a cura dallo stesso organo.
I suddetti libri sono conservati presso la sede dell’Associazione.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri Sociali previa richiesta scritta inviata al Presidente almeno dieci giorni prima della data proposta dal richiedente. Il Presidente provvederà affinché i libri siano messi a disposizione del richiedente per l’esame non oltre il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 15
(Organo di controllo)
L’Organo di Controllo può essere costituito o da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti, o da un Revisore Unico, nominati dall’Assemblea, anche tra persone non socie, devono essere dotati di adeguata professionalità. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico durano in carica per due anni e sono rieleggibili. L’assunzione della carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
L’Organo di Controllo, che può partecipare alle riunione del Consiglio Direttivo con funzione consultiva, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica periodicamente le operazioni di cassa, i documenti e le registrazioni contabili e ne redige apposito verbale;
b) verifica i rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea, apponendovi il parere per la presentazione all’Assemblea
Art. 16
(Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
Il patrimonio degli Enti del Terzo settore comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
E’ fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
Lo scioglimento dell’Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo ed è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.
Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di scioglimento, cessazione, estinzione, il patrimonio residuo esaurita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 18
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e successive modifiche in quanto compatibile al Cod. Civile ed in genere alle disposizioni concernenti le Associazioni di promozione sociale.